I genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possono autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico. Inoltre, “l’autorizzazione, esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”. Anche per il trasporto scolastico la norma prevede che l’autorizzazione esoneri dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza “nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche”. Il Miur ricorda che la legge (Legge 4 dicembre 2017, n.172 – art. 19 bis) è entrata in vigore lo scorso 6 dicembre 2017 e che pertanto “a decorrere da tale data, le autorizzazioni eventualmente rilasciate dai genitori, dai tutori e dagli affidatari dei minori di 14 anni alle istituzioni scolastiche avranno efficacia per l’intero anno scolastico in corso, ferma restando la possibilità di revoca. Resta inteso che dette autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico”.
Per approfondire: Nota Miur 2379 del 12/12/2017